SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei sen.GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BRICOLO, TOFANI, CASOLI,
BIANCONI, IZZO, CENTARO, LONGO, ALLEGRINI, BALBONI, BENEDETTI
VALENTINI, DELOGU, GALLONE, MAZZATORTA, MUGNAI, VALENTINO
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei
processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e
dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo
Schema di disegno di legge contenente
misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei
processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e
dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Articolo 1
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “Chi ha
subito” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell’articolo
111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito”;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo
di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado,
alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o
dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero
alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la
pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il
processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della
qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi
conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla
parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati
irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non
eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il
grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di
legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di
rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma
2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
3-quater. Nella liquidazione
dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda
proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la
violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto
quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce
è stato definito con il
rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di
equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di
interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile,
la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la
violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre
anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma
3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita
definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto
prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta
è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis,
l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo
successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle
giurisdizioni
amministrativa e contabile è
sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza,
con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente
legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza,
depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il
capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito
dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del
deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli
articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga
prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui
all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di
attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei
procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei
processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è
fissata entro novanta giorni. Salvo che
nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il
giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario
vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati
dalla legge»;
d) In sede di prima applicazione, nei
giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo
2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma
3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Articolo 2
(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale,
dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi
procedere per estinzione del processo).
1. Il giudice nei processi per i quali
la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è
inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi
procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il
pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai
sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia
stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera
a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la
sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera
b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata
sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di
cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso
è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a
procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni
altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da
una particolare disposizione di legge;
b) nell’udienza preliminare e nella
fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento
sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo
difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore,
sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e
4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una
precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è
intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o
contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno
dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;
b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;
c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;
d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;
4
e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale
f) delitto di furto quando ricorre la
circostanza aggravante prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977,
n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625
del codice penale;
g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;
h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice penale;
i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
m) delitti commessi in violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro
e delle norme in materia di circolazione stradale;
n) reati previsti nel testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286;
o) delitti di attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
6. In caso di dichiarazione di estinzione del
processo, ai sensi del comma 1, non si applica l’articolo 75 comma 3.
Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a
comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono
ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle
cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi
avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere
formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato
personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso
la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme
previste dall’articolo 583, comma 3.».
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 si
applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla
Corte d’appello o alla Corte di cassazione.».